1. La legge di Bilancio 2019 ha prorogato il credito d’imposta formazione 4.0. apportando alcune modifiche rispetto a quello dell’anno precedente.

Infatti, questo incentivo rappresentato sotto forma di agevolazione, spetta a tutte le imprese che nel 2019 realizzeranno attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0.

  1. L’incentivo è pari al 50% delle spese ammesse nell’anno 2019 per le micro e piccole imprese, del 40% per le medie imprese e del 30% per le grandi imprese, in riferimento al costo aziendale lordo (comprensivo di oneri assicurativi, tfr e così via) del personale occupato nell’attività di formazione entro i limiti di 300.000,00 euro per le micro e medie imprese e di 200.000,00 per le grandi imprese.
  2. Resta inteso che la condizione necessaria affinché si possa usufruire del credito d’imposta è insita all’impegno dell’impresa che investe nel bonus formazione 4.0 ad esplicitare tale condizione nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositarlo altresì, in via telematica, presso l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
  3. E’ prevista comunque una certificazione da parte dell’impresa atta a validare i risultati dell’investimento in attività formative, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre all’effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza dell’apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle “competenze 4.0” e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.
  4. Sono destinatari del credito d’imposta, tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
  5. Il credito d’imposta è quindi una misura di carattere generale che comprenderebbe stando alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in seno a precedenti e similari agevolazioni, anche stabili organizzazioni di imprese non residenti nonché di enti non commerciali.
  6. Essendo che la norma non pone alcuna limitazione circa la data di inizio dell’attività d’impresa, rimane coerente il pensiero secondo cui l’agevolazione dovrebbe competere anche alle neo imprese, ossia alle imprese che intraprendono l’attività nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  7. Sono escluse dal perimetro dell’agevolazione i professionisti o più nello specifico i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
  8. Il credito d’imposta può essere fruito dalle imprese per corsi di formazione su tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e più nello specifico:
  1. Per gli ambiti di applicazione si prevede che le attività formative dovranno essere pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e riguardare l’ambito della vendita e del marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione, dove per:
  1. Nel perimetro dell’agevolazione è esclusa tassativamente la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e di ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
  2. Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
  3. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 2019.
  4. E’ importante sottolineare che nel corso dei prossimi mesi verranno pubblicati ulteriori chiarimenti anche da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le istruzioni di carattere operativo.
  5. L’art.8 del decreto attutivo, in coerenza con la natura di aiuto in esenzione da notifica del credito d’imposta, prevede che lo stesso “è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n.651/2014.
  6. Quest’ultimo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta in cui sono state effettuate le spese ed inoltre non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, così come ad ulteriori limiti di utilizzo di crediti d’imposta.

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