Con la Legge di Bilancio 2019 è stata rifinanziata la nuova Sabatini dopo la chiusura parziale dello sportello sul sito MISE per effetto dell’esaurimento dei fondi disponibili nel 2018.

Il nuovo rifinanziamento prevede per l’anno in corso, uno stanziamento pari a 48 milioni, e per l’esattezza 480 milioni fino al 2024.

Entrando nel merito della norma si informa che:

 

  1. L’articolo 2, comma 4, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, modificato con la Legge di Bilancio 2018 e successive modifiche della Legge di Bilancio 2019 prevede la rimodulazione per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2024, anche attraverso locazione finanziaria. Lo strumento, infatti, permette di ottenere un duplice vantaggio; da un lato la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti Spa, dall’altra di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti.
  2. Possono beneficiarie delle agevolazioni, tutte le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
  1. Non sono ammesse alle agevolazioni, le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative.
  2. Per beneficiarie delle agevolazioni, le imprese devono avere una sede operativa in Italia, o qualora non l’avessero, dovrebbero provvedervi entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.
  3. La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:
  1. Il finanziamento comprende l’utilizzo dei cespiti elencati al punto 5 primo comma, e alle quali si aggiungono gli investimenti strumentali che presi singolarmente integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
  2. Gli investimenti ammissibili sono destinati alla:
  1. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi.
  2. Inoltre, gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
  3. Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516.46 euro.
  4. A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale al tasso d’interesse del 2,75 % per tutti i beni precedentemente descritti (macchinari, impianti e attrezzature), e del 3,75 % per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento.
  5. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività dello stesso, nella misura dell’ottanta per cento del finanziamento.
  6. Per tutte le imprese, tranne quelle agricole, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massive previste.
  7. Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, attestante il possesso dei requisiti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento.
  8. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale della documentazione trasmette al Ministero a partire dal 1 del mese ed entro il giorno 6 dello stesso, la prenotazione delle risorse relative al contributo.
  9. La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
  10. La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista.
  11. La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
  12. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.
  13. La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
  14. La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo.
  15. La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo.
  16. L’erogazione del contributo avviene in quote annuali, ed è subordinata:

Infatti, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, è presentata al

Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione

dell’investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa

dei beni oggetto dell’investimento. Le richieste di erogazione delle quote di

contributo successive alla prima sono presentata con cadenza annuale, non prima

di dodici mesi dalla precedente richiesta.

  1. Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro…. realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69”. Tale documentazione deve essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di concessione dell’agevolazione.
  2. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni al fine di verificare la corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità previste.
  3. Infine, il contributo viene revocato nei seguenti casi:

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