Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2014, prevedi l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. Di seguito le condizioni per l’accesso.

 

  1. Possono beneficiare alle agevolazioni le start-up innovative:

–         costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

–         di piccola dimensione;

–         con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.

  1. Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri, purché l’impresa sia formalmente costituita ed iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore e faccia pervenire la relativa documentazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta.
  2. Non sono ammissibili agli aiuti le imprese controllate, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
  3. Altresì non sono ammesse alle agevolazioni, le imprese operanti nei settori:

–         della produzione primaria dei prodotti agricoli;

–         del settore carboniero.

  1. Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello, e compilate in lingua italiana esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore.
  2. La delibera di concessione o meno dell’agevolazione avverrà mediante comunicazione inviata sull’indirizzo Pec del soggetto richiedente, nel quale mediante firma di apposito contratto di finanziamento, verranno individuati tutti i costi e l’ammontare dell’agevolazione.
  3. Sono ammissibili alle agevolazioni i piano di impresa presentati dai soggetti di cui al punto 4:

–         caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o

–         miranti lo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o;

–         finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

In relazione al primo punto, saranno ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa che:

–         prevedano l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell’impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell’impatto ambientale, oppure;

–         siano funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure;

–         prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure;

–         propongono l’adozione di modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche attraverso l’offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali.

In relazione al secondo punto, invece, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa orientati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente miglioramento dell’efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva.

In relazione al terzo punto, invece, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa orientati alla valorizzazione economica degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati oppure che risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o qualifiche idonee.

  1. I piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento e/o il sostenimento dei costi di esercizio, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).
  2. Ai soggetti che realizzano i piani di impresa è concesso un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma misura pari al 70% delle spese e/o dei costi ammissibili.

Tale importo aumenterà nella misura pari all’80% delle spese e/o dei costi ammissibili, qualora il progetto venga effettuato da start-up innovative localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere sismico aquilano.

La misura è elevata sempre all’80% qualora la start-up innovativa sia composta da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Inoltre, per  le start-up localizzate in Abbruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sardegna è prevista altresì, una quota di finanziamento a fondo perduto nella misura del 20% dell’investimento.

  1. I finanziamenti agevolati hanno:

–         una durata massima di 8 anni;

–         sono regolati a tasso zero;

–         sono rimborsati con un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate;

–         non sono assistiti da forme di garanzia.

  1. In aggiunta al finanziamento, limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.
  2. Nell’ambito dei piani d’impresa sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l’acquisizione di:

–         impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del progetto;

–         componenti hardware e software funzionali al progetto;

–         brevetti e licenze;

–         certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettare, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

–         progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi correttivi e adeguativi.

  1. I programmi d’investimento devono:

–         essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;

–         essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

  1. Ai fini dell’ammissibilità, devono:

–         essere ammortizzati;

–         essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;

–         essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

–         figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni;

–         essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti.

  1. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione, così come le acquisizione dei beni mobili dovranno essere nuovi di fabbrica.
  2. Sono altresì ammissibili i seguenti costi di esercizio, sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento e più precisamente:

–         interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa;

–         quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici;

–         canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature;

–         costi salariali relativi al personale dipendente assunto dall’impresa con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;

–         licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale;

–         licenze relative all’utilizzo di software, purché direttamente correlati alle esigenze produttive dell’impresa;

–         servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.

  1. Ai fini della valutazione di ammissibilità i costi appena descritti debbono essere in sede di domanda analiticamente descritti e quantificati nel loro ammontare.
  2. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l’erogazione del finanziamento agevolato può avvenire su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di titoli di spesa, anche singoli, costituenti stati di avanzamento lavori di importo almeno pari al 20% dell’investimento complessivo ammesso.

E’ fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% del finanziamento agevolato concesso per le spese riferite alla realizzazione del programma stesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore.

In alternativa alle modalità di erogazione indicate, le quote di finanziamento agevolato, possono essere erogate, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto Gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento dei fornitori in tempi celeri.

  1. Le agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alla stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.
  2. E’ prevista la revoca nella seguenti situazioni:

–         l’impresa beneficiaria perda i requisiti di start-up innovativa;

–         l’impresa beneficiaria non rimborsi le rate di finanziamento per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

–         l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti;

–         l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti;

–         l’impresa beneficiaria sia posta in liquidazione;

–         negli ulteriori casi previsti dal finanziamento.

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