Il regolamento adottato con decreto 8 luglio 2015, n.140 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2015, individua i criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185 – volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile riguardante tutte le attività possibili ad eccezione di quelle operanti nel settore della pesca e acquacoltura e nella produzione primaria dei prodotti agricoli.

 

  1. I beneficiari dell’agevolazione si identificano nelle imprese:
  1. Possono altresì richiedere le agevolazioni, le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissioni alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
  2. Sono ammissibili alle agevolazioni, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento de minimis n. 1407/2013, le iniziative che prevedono programmi di investimento da realizzare in tutto il territorio nazionale con spese non superiori a euro 1.500.000,00 promossi nei settori di seguito elencati:
  1. I programmi d’investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ed ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. E’ prevista la possibilità da parte del Soggetto gestore di concedere una proroga di 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta.
  2. In riferimento ai programmi di investimento, sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenuta dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda. Queste riguardano:

Ad ogni spesa, comunque, si applicano limiti divieti e condizioni specifiche.

  1. Tutte le spese precedentemente elencate devono essere pagate esclusivamente attraverso un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e i beni cui sono riferite devono:

Non sono ammesse le spese:

  1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n.1407/2017 e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
  2. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire sui beni agevolati facenti parti del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso. Per i programmi d’investimento che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, redatta su uno schema appositamente preposto da quest’ultimo. La fidejussione o polizza assicurativa deve essere di importo pari alla quota del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione.
  3. L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse vere e proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.
  4. Le domande di agevolazione redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore, secondo le modalità e gli schemi indicati.
  5. Il piano d’impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica, deve contenere:
  1. Le domande di agevolazione corredate dalla documentazione relativa, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. La delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni è adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i maggiori termini previsti nei caso di comunicazione dei motivi ostativi del presente regolamento.
  2. All’esito del procedimento istruttorio il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario entro 10 giorni dalla data della predetta adozione.
  3. In caso di esito positivo dell’iter istruttorio, il Soggetto gestore, contestualmente alla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, richiede al soggetto beneficiario la documentazione necessaria ai fini:
  1. Il soggetto beneficiario pena la decadenza della delibera di ammissione, deve trasmettere al Soggetto gestore la documentazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, salvo maggiore termine assegnato dal Soggetto gestore, anche su istanza del soggetto beneficiario, in ragione della natura dell’atto richiesto.
  2. La verifica tecnica deve essere conclusa entro 30 giorni dalla data della comunicazione, e a seguito dell’esito positivo della stessa si procederà alla stipula del contratto di finanziamento, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della delibera di ammissione.
  3. L’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria mediante presentazione di stati di avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa quietanzati. L’impresa beneficiaria può presentare al massimo tre stati di avanzamento lavori, il primo dei quali non può essere inferiore al 25% dei costi ammessi. La presentazione della richiesta di erogazione del SAL a saldo o dell’erogazione in un’unica soluzione, deve invece essere effettuata entro (trenta) giorni dalla data di ultimazione del Programma degli Investimenti.
  4. E’ fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% del finanziamento agevolato, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore.
  5. E’ prevista la possibilità oltre alle modalità di erogazione su menzionate, anche quelle relative a fatture non quietanzate, mediante stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione tra le parti.
  6. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite a spese e/o agli stessi costi ammissibili.
  7. Oltre alla proprietà, è ammesso l’affitto con contratto regolarmente registrato, di durata non inferiore a quella del finanziamento agevolato. Il titolo di disponibilità dei locali deve garantire l’uso esclusivo dei beni agevolati e, pertanto, deve riguardare unità immobiliari catastalmente individuabili. Non è ammesso il comodato d’uso.
  8. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate.

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