La legge di Bilancio 2020 non si limita a dare attuazione al Piano Transizione 4.0 a favore delle imprese, ma prevede la proroga delle misure strategiche del Mise.
L’articolo 1, commi 226-229, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone il rifinanziamento, per complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025, dell’agevolazione Beni strumentali, c.d. “Nuova Sabatini”, messa a disposizione dal Mise con l’obiettivo di facilitare al credito delle Pmi e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
I principali aspetti di rilievo della “Nuova Sabatini” delineata dalla Legge di Bilancio 2020 sono i seguenti:
- il rifinanziamento della misura con destinazione di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di euro 47 milioni per l’anno 2025;
- il mantenimento del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti in beni 4.0, nella duplice accezione di destinazione di un’apposita riserva del 30% delle risorse stanziate e della maggiorazione del contributo statale del 30% rispetto al contributo originario;
- la maggiorazione del contributo statale dal 30% al 100% per investimenti in beni 4.0 realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, con una riserva complessiva per il periodo 2020-2025 di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate;
- l’estensione del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti effettuati dalle Pmi in beni materiali nuovi a uso produttivo e a basso impatto ambientale, con la destinazione di una riserva del 25% delle risorse autorizzate e una maggiorazione del contributo statale del 30% rispetto al contributo ordinario.
Volendo entrare nel merito dell’agevolazione nella sua sostanza, questa consiste nella concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2025, anche attraverso locazione finanziaria. Lo strumento, infatti, permette di ottenere un duplice vantaggio; da un lato la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti Spa, dall’altra di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti.
Possono beneficiarie delle agevolazioni, tutte le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
Non sono ammesse alle agevolazioni, le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative.
Per beneficiarie delle agevolazioni, le imprese devono avere una sede operativa in Italia, o qualora non l’avessero, dovrebbero provvedervi entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.
La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:
- essere deliberato a copertura degli investimenti in macchinari, impianti e beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate sul territorio nazionale;
- essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
- avere durata massima, comprensiva di preammortamento, di cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto di finanziamento, ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene;
- essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto;
- essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, ovvero nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene.
- Il finanziamento comprende l’utilizzo dei cespiti elencati precedentemente, e alle quali si aggiungono gli investimenti strumentali che presi singolarmente integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
- Gli investimenti ammissibili sono destinati alla:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento, se si soddisfano delle condizioni, tra le quali si annoverano; 1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, 2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, 3) l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi.
Inoltre, gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516.46 euro.
A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale al tasso d’interesse del 2,75 % per tutti i beni precedentemente descritti (macchinari, impianti e attrezzature), e del 3,75 % per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento.
Resta intenso che gli investimenti in beni 4.0 effettuati da imprese di minori dimensioni ubicate nel Mezzogiorno sconteranno un contributo pari al 100% di quello originario.
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività dello stesso, nella misura dell’ottanta per cento del finanziamento.
Per tutte le imprese, tranne quelle agricole, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massive previste.
ITER DI PRESENTAZIONE DOMANDA E SUCCESSIVA RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario finanziario tramite PEC la domanda di accesso al contributo da compilare sul sito del Mise previa registrazione, ed attestante il possesso dei requisiti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale della documentazione trasmette al Ministero la prenotazione delle risorse relative al contributo. La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista. La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Inoltre, la banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta di finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario. La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. La PMI, ad investimento ultimato, compila in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo. Resta inteso che si potrà richiedere una sola erogazione del contributo qualora l’investimento abbia ad oggetto importi inferiori a euro 100.000. La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo. L’erogazione del contributo avviene in quote annuali, ed è subordinata: al completamento dell’investimento;al regolare rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;alla presentazione al Ministero della documentazione indicata. Infatti, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, è presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima sono presentata con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta. Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro…. realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69”. Tale documentazione deve essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di concessione dell’agevolazione. |
In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni al fine di verificare la corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità previste.
La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro ossia nel caso di finanziamento superiore a 1.900.000 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n.159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, e ss.mm.ii, necessaria per l’accesso i contributi e finanziamenti pubblici.
Infine, il contributo viene revocato nei seguenti casi:
- venga accertata che l’impresa abbia fornito dichiarazioni mendaci;
- vi siano cause di inammissibilità;
- l’impresa non provvede all’apertura delle sede operativa in Italia;
- i beni vengano ceduti nei tre anni successivi al completamento dell’investimento.