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Agevolazione “RESTO AL SUD”. Dal 2019 estensione fino agli under 46 e ai professionisti.

    1. L’agevolazione “RESTO AL SUD” è diventata definitiva dopo la conversione in Legge del Decreto Mezzogiorno entrando in vigore il 21/06/2016; essa è finalizzata ad incentivare i giovani all’avvio di attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.
    2. I beneficiari dell’agevolazione sono tutti gli imprenditori under 35 residenti o non nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che abbiano già avviato successivamente alla data del D.L 91/2017 e cioè al 21 giugno 2017 o intendono avviare un’impresa che sia un’impresa individuale o una società, ivi comprese le società cooperative nelle suddette regioni.
    3. I non residenti dovranno trasferire la loro residenza entro 60/120 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
    4. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
    • siano residenti o non nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria o entro 120 giorni se residenti all’estero.
    • non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;
    • non essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2017 cioè al 21 giugno 2017;
    • i beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.
    1. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzioni di beni nei settori:
    • Artigianato;
    • Industria;
    • Pesca;
    • Acquacoltura.

    Inoltre, sono finanziate le attività rivolte alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.

    1. Sono escluse, invece:
    • Attività professionali;
    • Il settore del commercio;
    • Le due appena descritte non sono escluse qualora la vendita dei beni sia prodotta nell’attività d’impresa.
    1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative alle seguenti categorie:
    • Opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria nella misura del 30% del programma di spesa;
    • Macchinari impianti ed attrezzature nuove di fabbrica;
    • Programmi informatici;
    • Spese relative al capitale circolante nella misura del 20% del programma di spesa.
    1. Non sono ammissibili le spese relative a :
    • Acquisti mediante locazione finanziaria;
    • L’acquisto di beni di proprietà;
    • Riferiti a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
    • Effettuate mediante il cd contratto chiavi in mano;
    • Relative a commesse interne;
    • Relative a macchinari, impianti e attrezzature usate;
    • Notarili, imposte e tasse;
    • Acquisto di automezzi;
    • Di importo inferiori a 500 euro fatta eccezione per le materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata;
    • Relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione di emolumenti ai dipendenti.
    1. Ai fini della relativa ammissibilità, i beni cui sono riferite le spese ad eccezione di quelle di importi inferiori a 500 euro, devono:
    • Essere ammortizzabili;
    • Per i beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;
    • Essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
    • Figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni.
    1. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, ovvero alla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Si sottolinea, che la realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo che il soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spese ammissibile.
    2. L’incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 35% e per il restante 65% attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni di cui due di preammortamento a quote capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse.
    3. Sul 65% finanziato dalla banca, l’80% viene garantito dal Fondo di Garanzia, la parte restante deve essere garantita dal soggetto beneficiario, o attraverso la garanzia dei beni aziendali oggetti di finanziamento, o attraverso prestazione di altra idonea garanzia al soggetto che eroga il finanziamento.
    4. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi comprese le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a euro 50.000,00 per ciascun socio, fino ad un massimo di euro 200.000,00.
    5. Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiamo i requisiti anagrafici, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti.
    6. Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva ed all’attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione, pena la revoca delle agevolazioni. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che è stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.
    7. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di de minimis.
    8. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma che verrà resa disponibile da Invitalia.
    9. Nel caso di accoglimento della domanda, le persone fisiche non costituite in società devono nel tempo perentorio di 60 giorni inviare documentazione attestante la costituzione della stessa.
    10. L’erogazione dell’agevolazione e quindi del contributo a fondo perduto avviene solo dopo la concessione del finanziamento. Quest’ultima potrà avvenire o attraverso SAL non superiori a due e in misura non inferiore al 50% del programma di spesa attraverso presentazione di fatture anche non quietanzate, o attraverso un SAL a saldo che prevede l’onere di rendicontazione di spese e pagamenti;
    11. La risposta in senno all’invio del progetto da parte di Invitalia, Agenzia per l’attrazione degli investimenti, avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica della proposta progettuale.

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