1. Il c.d. credito d’imposta per il Mezzogiorno è una recente agevolazione fiscale introdotta nell’ordinamento tributario dall’art. 1 commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n.208, successivamente modificato con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243, nella quale all’articolo 7-quater reca le principali modifiche alla disciplina del credito d’imposta in esame, come giusta Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 13/04/2017.
  2. L’agevolazione consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e decorre dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito, utilizzando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. Ad ogni modo, l’ammontare del credito utilizzato non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultimo, infine, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito  nelle dichiarazioni dei redditi relativi a periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

Inoltre, tale credito potrà:

  1. Destinatari dell’agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito d’impresa in forza di quanto previsto dall’art. 55 del TUIR; non rileva la natura giuridica rivestita dall’impresa stessa. Inoltre, beneficiano dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito, purché effettuino l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99 dell’articolo di legge, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite dalle regioni di Abbruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna fino al 31 dicembre 2019.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n.1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Infine, sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

  1. Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti nuovi in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. ì3, lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Si ritiene da escludere dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”:

  1. L’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e per quelli operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
  2. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.
  3. L’entità del credito di imposta spettante è determinato in base alle dimensioni aziendali, e sarà pari al 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. Soltanto per le imprese situate in regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art. 107 lettera a del (T.F.U.E) quindi Molise e Abbruzzo le intensità di aiuto massime previste sono pari al 30% per le piccole imprese, 20% per le imprese di medie dimensioni e 10% per quelle di grandi dimensioni.
  4. In particolare, il credito di imposta si calcola semplicemente applicando l’aliquota di riferimento sull’ammontare del costo complessivo del bene oggetto d’investimento anche acquisito mediante locazione finanziaria.
  5. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifica prima.
  6. Per la fruizione del credito i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante software prontamente utilizzabile sul portale della stessa Agenzia. Una volta verificata la veridicità dei dati, quest’ultima, provvederà a rilasciare apposito certificato di autorizzazione all’utilizzo del credito.
  7. Si ricorda che non possono essere finanziati gli investimenti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.
  8. La nuova disposizione al comma 102 prevede che il credito d’imposta sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.
  9. Il nuovo comma 105 prevede la “rideterminazione” del credito d’imposta nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione:

Per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza.

  1. Se a seguito sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richiesta dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

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