1. Il credito d’imposta sugli investimenti incrementali pubblicitari, introdotto dalle legge 96/2017 in sede di conversione del Dl 50/2017, costituisce uno strumento per incrementare gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e su emittenti televisive e radiofoniche locali. Il contributo, che è rivolto a imprese e lavoratori autonomi con modalità da determinare con decreto, decorre dal 2018, ma si può già applicare gli investimenti pubblicitari riferiti alla sola stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) anche online effettuati a partire dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le risorse a disposizione per questo credito sono pari a 62,5 milioni di euro per tutto il 2018, di cui:
  1. L’agevolazione consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al Dlgs 241/1997, previa istanza diretta al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, e non è cumulabile in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
  2. Il credito di imposta spetta nella misura:

Per accedere al beneficio occorrere che il valore degli investimenti effettuati superi dell’1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.

  1. Si prevede un limite massimo di spesa, che sarà stabilito annualmente mediante Dpcm, utilizzando il Fondo per il pluralismo e l’innovazione per l’informazione.
  2. E’ importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono destinati dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.
  3. Sono escluse dal bonus le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come: televendite, pronostici, giochi, scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale, chat-line con servizi di sovrapprezzo.
  4. Resta intenso che i soggetti interessati dovranno presentare domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello definito dalla stessa, usufruendo di una “finestra temporale” ampia che dovrebbe aggirarsi tra il 01/03/2018 al 31/03/2018.
  5. Quanto al trattamento contabile, il principio Oic 24, i costi di pubblicità possono rientrare tra i costi capitalizzati nella voce BI1 “Costi di impianto e di ampliamento” dello Stato patrimoniale se rispettano i requisiti previsti dai paragrafi 41 – 43 dello stesso Oic 24 ovvero:

Qualora invece non soddisfino i suddetti requisiti, tali costi devono essere spesati nella voce B7 del conto economico, come previsto dall’Oic 12.

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