Al fine di rafforzare nel territorio delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) la competitività del tessuto imprenditoriale e favorire la transazione del settore manifatturiero verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”, si esplicheranno i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0 e finalizzati ad aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilità dell’attività economica.

  1. Possono beneficiare alle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Oltre alle PMI possono beneficiare delle agevolazioni anche i Liberi professionisti.
  2. Sono considerati ammissibili i programmi d’investimento che, in misura prevalente, si caratterizzano per l’acquisizione dei sistemi e delle tecnologie di cui all’allegato n.1 del decreto, riconducibili all’area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Al fine di dimostrare la riconducibilità del programma di investimento proposto alla predetta area tematica, i soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazioni, un’apposita perizia giurata rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale che descriva in modo puntuale le tecnologie e le caratteristiche tecniche degli investimenti e ne attesti, conseguentemente, la rispondenza ai sistemi o alle tecnologie di cui al predetto allegato n.1, nonché la ragionevolezza dei relativi costi.

  1. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere di cui alla sezione C dei codici ATECO, con esclusione di quelle inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
  2. Ai fini dell’ammissibilità delle agevolazioni i programmi di spesa devono:
  1. Ai fini dell’accesso, l’unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere già nella disponibilità del soggetto proponente per un periodo non inferiore ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni.
  2. Ai fini dell’ammissibilità le spese devono essere:
  1. Non sono ammesse le spese:
  1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75 per cento, ripartita come di seguito indicato:
  1. Il finanziamento deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.
  2. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.
  3. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato.
  4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello con invio a partire dal 29 gennaio 2019, tutto sul portale del MISE, ma attraverso finanziamento comunque gestito da Invitalia.
  5. Le attività istruttorie sono svolte dal Ministero entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando la possibilità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.
  6. Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia a seguito della presentazione di richiese da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad importo inferiore.

Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità;

  1. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
  2. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento.
  3. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
  4. Inoltre, le agevolazioni possono essere revocate totalmente qualora si verificassero alcune condizioni.

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